Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Preambolo
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Considerato quanto segue:
1. Al fine di conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali, è opportuno il riordino in un testo unico delle leggi regionali in materia di musei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, promozione della cultura musicale e della cultura contemporanea;
2. La codificazione dei diritti dei fruitori dei beni e delle istituzioni culturali in una norma specifica costituisce la garanzia di una maggiore tutela e giustiziabilità dei diritti stessi;
3. La potestà legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica consente di dettare una norma, che, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 42/2004, preveda procedure di natura concorsuale per l’affidamento delle attività di valorizzazione dei beni culturali, in alternativa alla gestione diretta da parte dell’amministrazione titolare. Poiché, in caso di gestione indiretta, l’amministrazione mantiene poteri di indirizzo e vigilanza sul soggetto gestore che vengono esercitati con lo strumento del contratto di servizio, la norma prevede l’emanazione con deliberazione della Giunta regionale di schemi-tipo di contratto di servizio, al fine di garantire una sufficiente omogeneità nello svolgimento di tali attività;
4 La presenza di complessi di beni culturali, materiali e immateriali, con peculiari esigenze di fruizione e di valorizzazione richiede la previsione di un’istituzione museale dedicata, denominata ecomuseo;
5. Il pieno ed effettivo adeguamento agli standard tecnico-scientifici e di funzionamento dei musei, rende necessaria la previsione di una procedura di accreditamento delle strutture museali, che viene svolta dalla struttura regionale competente con il supporto consultivo di una commissione tecnica in cui siano presenti le professionalità adeguate. Il termine di centoventi giorni per la conclusione di tale procedura appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa cui è chiamata la competente struttura regionale, con il supporto consultivo di una commissione tecnica appositamente costituita;
6. L’esigenza di rafforzare l’impianto cooperativo nella materia dei servizi bibliotecari e archivistici, rende opportuna la previsione di reti documentarie locali, in cui il livello di integrazione tra biblioteche ed archivi sia ulteriormente rafforzato e in cui sia possibile una piena condivisione delle competenze professionali;
7. L’attuazione della normativa statale sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, rende necessaria la previsione di un ruolo della Regione nella gestione dell’archivio regionale della produzione editoriale;
8. L’esigenza di una selezione più rigorosa delle istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale, impone la previsione di requisiti d’accesso più stringenti, che siano relativi soprattutto alla rilevanza del patrimonio culturale posseduto ed allo svolgimento di attività continuativa di notevole valore scientifico e culturale;
9. Poiché la materia dei beni paesaggistici non si risolve unicamente nella disciplina della pianificazione e del governo del territorio, è necessario definire il ruolo della Regione per quanto concerne la valorizzazione culturale del paesaggio;
10. La disciplina della materia dello spettacolo è
caratterizzata dalla individuazione del sistema regionale dello spettacolo costituito dagli enti che operano nell’ambito dello spettacolo al fine di assicurare un’azione regionale organica e coordinata. Per la partecipazione al sistema è previsto l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo. La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo al fine di promuovere la qualità artistica e garantire il pluralismo.
11. In materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico, la separatezza cronologica tra l’autorizzazione regionale e gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa, con le conseguenti difficoltà di gestione, rende necessario allocare la funzione autorizzativa al livello comunale, prevedendo la contestualità delle procedure. La Regione continua ad esercitare una funzione di governo complessivo della materia, attraverso la predisposizione di indicatori e la gestione della banca dati informativa, nonché l’espressione di un parere in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
12. Nel campo della cultura musicale, si rende necessaria anche la promozione delle attività di alta formazione finalizzate alla crescita professionale dei musicisti, oltre che della formazione di base;
13. Nel campo della cultura contemporanea, si rende necessaria la previsione di un sistema regionale dell’arte contemporanea che sia finalizzato al coordinamento ed alla più stretta integrazione degli istituti che operano nel settore;
14. Le disposizioni relative all’accreditamento degli istituti e luoghi della cultura e degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, introducono nuove funzioni regionali, per cui le assunzioni di personale necessarie al loro efficace espletamento non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa alla razionalizzazione delle spese per il personale;
15. Poiché l’individuazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale è demandata ad una deliberazione di Giunta, si rende necessaria una disposizione transitoria che proroghi fino all’approvazione di tale atto la validità della tabella regionale delle istituzioni culturali che è attualmente vigente;
16. Si rende necessaria una disposizione transitoria anche per garantire l’efficacia ultrattiva della legge regionale che dispone l’erogazione di contributi alle Fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana Spettacolo e Mediateca Regionale Toscana, della legge regionale che disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole e di quella che dispone la fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana: poiché a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge è disposta l’abrogazione delle tre suddette leggi, occorre stabilire che esse continuano a dispiegare efficacia fino all’approvazione del piano della cultura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità tra gli atti della programmazione regionale.
Si approva la presente legge
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore