Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Articolo 2
Principi generali
TITOLO I - Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
CAPO I - Principi generali
Principi generali
1. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali la Regione si attiene ai seguenti principi generali:
a) la partecipazione democratica al processo di selezione del significato culturale di un bene o di un’attività culturale;
b) il pluralismo, da perseguirsi attraverso il sostegno dei pubblici poteri alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo, attualmente escluse dal mercato dei servizi e delle attività culturali, ferma restando la neutralità dell’intervento pubblico rispetto agli orientamenti politici e ai canoni estetici dominanti;
c) la sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell’impatto economico, in termini di costi e di benefici, degli investimenti in materia di cultura;
d) la cooperazione, l’integrazione e la leale collaborazione fra i livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali;
e) l’integrazione fra le politiche culturali e le politiche attinenti l’istruzione e gli altri servizi sociali, lo sviluppo economico e il governo del territorio;
f) il rispetto delle norme a tutela della concorrenza ogni qualvolta la gestione di beni e attività culturali sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti privati;
g) la competenza professionale del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e realizzazione di attività culturali;
h) la promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa.
2. La Regione Toscana riconosce e considera la cultura e lo spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.
3. La Regione Toscana riconosce inoltre il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura e dello spettacolo, e le considera risorse sociali, economiche e occupazionali.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore