Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Articolo 1
Oggetto e obiettivi
TITOLO I - Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
CAPO I - Principi generali
Oggetto e obiettivi
1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell’ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137) e della ripartizione di competenze legislative in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.
2. Gli interventi della Regione negli specifici settori perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzazione del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;
b) qualificazione dell’offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l’innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;
c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;
d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l’innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero dei cittadini;
e) tutela delle diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e qualificazione dell’offerta di spettacolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alla domanda, attuale e potenziale, dei cittadini toscani e formazione del pubblico alla fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
f) promozione dell’educazione alla musica e al canto corale e dell’alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;
g) promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, intendendo per musica popolare contemporanea ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica;
h) promozione e valorizzazione delle pubblicazioni culturali della Toscana con particolare riguardo alle riviste e alle produzioni della piccola e media editoria;
i) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l’integrazione nel sistema regionale dell’offerta di servizi culturali;
l) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l’informazione e la formazione;
m) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell’offerta culturale e favorendo l’emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
n) promozione della semplificazione burocratica, anche in collaborazione con lo Stato, in particolare per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo;
o) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile di titoli di accesso, di viaggio e di soggiorno,
p) promozione e valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore