Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

Articolo 4

Piano della cultura

TITOLO I - Principi generali e disposizioni in materia di programmazione
CAPO II - Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali

Piano della cultura

1. Il piano della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali.
2. Il piano della cultura di cui al comma 1, contiene:
a) il quadro conoscitivo;
b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali del piano;
c) l’indicazione degli interventi inerenti le funzioni assegnate alla diretta competenza della Regione dalla presente legge regionale e dalla normativa statale;
d) l’individuazione dei progetti regionali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge, le linee d’azione e gli obiettivi specifici, nonché le loro modalità di attuazione;
e) l’individuazione dei progetti locali relativi ai diversi ambiti d’intervento di cui alla presente legge e dei loro requisiti, nonché le modalità e i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;
f) il quadro di riferimento finanziario pluriennale correlato con le linee di indirizzo, gli obiettivi generali e le modalità di attuazione del piano;
g) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali nei diversi ambiti di intervento;
h) i criteri per la determinazione del contributo ordinario annuale in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’articolo 31 e le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti di attività delle medesime istituzioni;
i) i criteri e gli indirizzi per il sostegno regionale degli enti di cui all’articolo 39, comma 1;
l) le modalità di correlazione con gli standard tecnologici e informativi regionali e le disposizioni attuative per l’organizzazione del sistema informativo negli ambiti di cui al comma 1;
m) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
n) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dell’intervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore