Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.

Articolo 11

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

TITOLO II - Istituti e luoghi della cultura
CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE II - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura ed esercizio di attività accessorie  alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura

Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura

1. L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti.
2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla consistenza dei beni esposti. Gli indirizzi per la definizione del costo a carico dei visitatori sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 53.
3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità.
4. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati, anche nell’ambito delle reti documentarie locali di cui all’articolo 28.
5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l’erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. I criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi sono definiti dal regolamento di cui all’ articolo 53.

 
      

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per l’attuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dell’intervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione all’esercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore