Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Articolo 34
Funzioni della Regione
TITOLO IV - Promozione e organizzazione di attività culturali
CAPO I - Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive
Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale:
a) definisce nel piano di cui all’articolo 4, le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo come definito dall’articolo 35;
b) sostiene gli enti, le istituzioni e le fondazioni costituite per iniziativa della Regione, cui essa partecipa e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali;
c) sostiene, ai sensi della normativa statale, gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa al fine di garantire la presenza di proposte di spettacolo di alto livello qualitativo su tutto il territorio regionale;
d) concorre, con propri contributi finanziari, alla qualificazione dell’attività dei teatri stabili d’innovazione e dei teatri di tradizione, riconosciuti come tali dallo Stato, nonché del Festival Pucciniano di Viareggio;
e) individua, con le modalità di cui all’articolo 36, e sostiene gli ulteriori enti di rilevanza regionale per la promozione dello spettacolo dal vivo promuovendo la cooperazione tra essi a livello territoriale e tematico;
f) concorre, con propri contributi finanziari, alla diffusione della musica classica in Toscana anche attraverso il sostegno alla Fondazione Rete Toscana Classica;
g) sostiene i progetti di produzione di elevato livello qualitativo per l’innovazione, la ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica e ne promuove l’inserimento nel sistema distributivo regionale;
h) favorisce l’insediamento nei teatri e negli spazi destinati ad uso teatrale della Toscana dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa, di danza e dei complessi musicali, promuovendo la residenzialità come elemento qualificante del sistema regionale dello spettacolo;
i) sostiene i festival di alto livello qualitativo, con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale;
l) promuove e valorizza la musica popolare contemporanea toscana e la musica jazz, incentivandone la presenza nell’offerta di spettacolo dei soggetti che fanno parte del sistema regionale di cui all’articolo 35 e attraverso i festival di cui alla lettera i). Sostiene le produzioni di musica popolare contemporanea di elevato livello qualitativo non affermate nel mercato dei consumi musicali, anche prevedendo un sostegno per facilitare l’acquisto della strumentazione;
m) sostiene le esperienze di teatro non convenzionale, con particolare riferimento al teatro povero toscano;
n) promuove e sostiene la formazione del pubblico al fine di agevolare la fruizione di spettacolo di alto livello qualitativo sull’intero territorio regionale;
o) sostiene le attività finalizzate alla formazione professionale del personale che opera nel settore dello spettacolo.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore