Legge Regionale Toscana 16/3/2010 n. 21
Articolo 30
Istituzioni culturali
TITOLO II - Istituti e luoghi della cultura
CAPO IV - Istituzioni culturali
Istituzioni culturali
1. La Regione sostiene l’attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.
2. Si considerano di rilievo regionale, ai sensi della presente legge, le istituzioni culturali che hanno sede legale in Toscana, svolgono prevalentemente le loro attività nel territorio regionale e risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono state costituite con legge o dispongono di personalità giuridica da almeno dieci anni;
b) non hanno finalità di lucro;
c) svolgono attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
d) hanno la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs 42/2004, ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 42/2004, e di cui siano disponibili l’inventario e il catalogo;
e) dispongono di beni afferenti ad almeno due tra le seguenti tipologie:
1) archivio;
2) biblioteca;
3) museo;
f) garantiscono la conservazione del patrimonio di cui alla lettera d), ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs 42/2004;
g) assicurano la pubblica fruizione del patrimonio di cui alla lettera d), in maniera organizzata, significativa e continuativa, in forme compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e con la natura del patrimonio stesso;
h) annoverano tra le proprie finalità istituzionali l’attività di ricerca correlata con il patrimonio culturale di cui alla lettera d);
i) dispongono di una sede adeguata, di competenze professionali e di risorse, strumentali e finanziarie, idonee al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto e obiettivi
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
Articolo 4 - Piano della cultura
Articolo 5 - Approvazione e attuazione del piano della cultura
Articolo 6 - Criteri per lattuazione degli interventi di investimento
Articolo 7 - Progetti regionali
Articolo 8 - Progetti locali
Articolo 9 - Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Articolo 10 - Ambito di applicazione
Articolo 11 - Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 12 - Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 13 - Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 14 - Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica
Articolo 15 - Funzioni della Regione
Articolo 16 - Ecomuseo
Articolo 17 - Sistemi museali
Articolo 18 - Attività dei musei
Articolo 19 - Attività degli ecomusei
Articolo 20 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 21 - Disciplina del procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale
Articolo 22 - Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei
Articolo 23 - Catalogazione delle collezioni dei musei e degli ecomusei
Articolo 24 - Funzioni della Regione
Articolo 25 - Archivio della produzione editoriale regionale
Articolo 26 - Attività della rete documentaria regionale
Articolo 27 - Cooperazione
Articolo 28 - Le reti documentarie locali
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Istituzioni culturali
Articolo 31 - Tabella regionale
Articolo 32 - Progetti annuali
Articolo 33 - Finalità
Articolo 34 - Funzioni della Regione
Articolo 35 - Sistema regionale dello spettacolo
Articolo 36 - Enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo
Articolo 37 - Commissione regionale dello spettacolo dal vivo
Articolo 38 - Attività cinematografiche, audiovisive e multimediali
Articolo 39 - Forme del sostegno regionale
Articolo 40 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti
Articolo 41 - Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo
Articolo 42 - Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo
Articolo 43 - Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Metastasio e Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato
Articolo 44 - Fondazione Sistema Toscana
Articolo 45 - Finalità e oggetto
Articolo 46 - Modalità dellintervento regionale
Articolo 47 - Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Articolo 48 - Funzioni della Regione
Articolo 49 - Oggetto e obiettivi
Articolo 50 - Autorizzazione allesercizio cinematografico
Articolo 51 - Indicatori regionali, monitoraggio e informazione
Articolo 52 - Norma finanziaria
Articolo 53 - Regolamento di attuazione
Articolo 54 - Clausola valutativa
Articolo 55 - Abrogazioni
Articolo 56 - Esercizio delle funzioni regionali
Articolo 57 - Disposizioni transitorie
Articolo 58 - Entrata in vigore