Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7
Articolo 10
Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato allesproprio.
Capo III - Norme procedurali
Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
1. All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti l’imposizione di servitù che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista.
2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non necessita per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dal D.M. 1° aprile 1968 di difesa del suolo, nonché per le opere di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dall’art. 133, comma 1, lettera a) del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrale ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi l’approvazione del progetto, da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio senza la necessità di approvazione regionale o provinciale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità della leggeArticolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato allesproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dellindennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.