Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 20

Disposizioni transitorie.

Capo IV - Realizzazione di opere per infrastrutture lineari energetiche e per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di competenza regionale

Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, relativi ad opere per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.

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