Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 17

Disposizioni in materia di servitù.

Capo III - Norme procedurali

Disposizioni in materia di servitù.

1. In materia di calcolo dell’indennità per l’imposizione di servitù sono fatte salve le norme previste all’articolo 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166 a far data dall’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 327/2001, l’autorità espropriante può procedere, in attuazione dell’art. 43 dello stesso D.P.R. regolante le utilizzazioni senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, disponendo l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano servizi di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

3. In materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie i commi 1 e 4 dell’art. 6 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 sono sostituiti come di seguito:

«1. L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.

1-bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal Comune interessato.

4. Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo Unico sulle espropriazioni".».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.

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