Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7
Articolo 16
Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Capo III - Norme procedurali
Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
1. I comuni, all’interno di piani attuativi esecutivi dello strumento urbanistico vigente, sia di iniziativa pubblica che privata, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ai proprietari di terreni in esproprio per pubblica utilità in luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità della leggeArticolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato allesproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dellindennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.
