Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7
Articolo 18
Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali delega di funzioni.
Capo IV - Realizzazione di opere per infrastrutture lineari energetiche e per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di competenza regionale
Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
1. Il provvedimento relativo alla conformità urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla pubblica utilità in materia di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 così come modificato dal D.Lgs. 330/2004, è adottato dalla Provincia competente, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse sovracomunale sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade l’opera ovvero dalle singole Province nel cui territorio ricade l’opera.
3. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente comunale sono esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l’opera.
4. Nel caso di inerzia della Provincia o del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Giunta regionale può esercitare nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo rivalendosi sull’Ente inadempiente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità della leggeArticolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato allesproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dellindennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.
