Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 14

Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.

Capo III - Norme procedurali

Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.

1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, definita anche in relazione alla particolare natura delle opere, può essere disposta l’espropriazione o l’occupazione anticipata, contestualmente alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria, di immobili come previsto dall’art. 22 o dall’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

2. In aggiunta alle casistiche di cui al comma 2 del richiamato articolo 22 o 22-bis, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può, altresì, essere emanato senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e della costa, di consolidamento, di regimazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica;

b) realizzazione di opere afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia.

3. La Giunta regionale può definire, nell’ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione dell’articolo richiamato al primo comma, in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1 del richiamato art. 22-bis.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.

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