Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 5

Conferimento di funzioni espropriative della Regione

Capo II - Funzioni delegate

Conferimento di funzioni espropriative della Regione.

1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.

2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:

a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

b) nei confronti delle singole Province, quando le opere si realizzano nell’ambito di più comuni ricadenti nel territorio provinciale;

c) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;

d) nei confronti delle Comunità Montane, quando le opere si realizzano nel territorio di Comuni di rispettiva appartenenza.

3. I provvedimenti adottati nell’esercizio della delega sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Giunta regionale e per l’aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 4.

4. Gli Enti Locali esercitano le funzioni delegate attraverso l’ufficio per le espropriazioni di cui all’art. 3, commi 5, 6 e 7.

5. L’onere finanziario, di previsione della spesa per l’acquisizione degli immobili nonché per l’espletamento dell’intera procedura espropriativa, comprensivo:

a) delle spese per l’istruttoria e l’esecuzione dell’intera procedura, di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3;

b) delle indennità per gli espropri, per gli asservimenti, per le occupazioni temporanee e delle somme di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2001;

c) delle somme di cui al successivo art. 15;

d) delle spese per le operazioni catastali, di registrazione, di trascrizione e notarili; dovrà essere previsto nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche secondo la vigente disciplina normativa; tale onere non è da includere nelle somme per spese generali ai fini della valutazione della percentuale massima ammissibile di quest'ultime.

6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato, nonché le modalità di rendicontazione a cui deve attenersi il Responsabile del procedimento dell’Ente delegato a seguito dell’espletamento della procedura espropriativa per il recupero delle eventuali economie.

7. Le strutture regionali competenti all’approvazione dei progetti per la realizzazione di opere di competenza regionale con provvedimento dirigenziale di conferimento della delega di funzioni espropriative, quantificano gli oneri di cui al precedente comma 5 e autorizzano l’assegnazione delle relative risorse all’Ente delegato mediante specifica disciplina dei rapporti con il medesimo Ente.

8. Le strutture di cui al comma 7, provvedono ad accantonare una somma pari al 3% dell’importo dell’opera a base di gara, per eventuali controversie secondo il principio di responsabilità solidale con l’Ente delegato.

9. In caso di documentata impossibilità dell’Ente delegato all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la competente struttura regionale assume le determinazioni necessarie per garantire la realizzazione dell’opera.

10. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell’esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega con recupero delle risorse a tal fine assegnate all’Ente delegato ed assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

11. Per i piccoli Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di "autorità espropriante" di cui al comma 1 è subordinato al consenso del Comune interessato dalla delega.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.

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