Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 8

Vincoli derivanti da piani urbanistici.

Capo III - Norme procedurali

Vincoli derivanti da piani urbanistici.

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante generale, con il quale il bene stesso è riservato ad opere di pubblica utilità.

2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.

3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la normativa regionale per le zone prive di destinazione urbanistica.

4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale o statale.

5. La reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio scaduti per decorrenza del termine di durata temporanea, disposta dal Consiglio comunale in sede di approvazione del progetto preliminare o definitivo dell’opera prevista dal piano urbanistico generale, non necessita di approvazione regionale o provinciale.

6. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.

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