Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7
Articolo 15
Commissioni Provinciali Espropri.
Capo III - Norme procedurali
Commissioni Provinciali Espropri.
1. Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 è istituita, in ogni Provincia la Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio cui sono attribuiti i compiti stabiliti dal richiamato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.
2. L’istituzione della commissione è delegata alla Provincia territorialmente competente.
3. Tale Commissione è composta:
a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale, o suo delegato;
c) dall’Ingegnere Capo del Genio Civile o suo delegato;
d) dal Presidente dell’Agenzia Territoriale per l’edilizia residenziale, o suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un componente designato dall’ANCI;
h) da un componente designato dall’UPI.
4. La Commissione delibera validamente con presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 non possono essere confermati più di una volta.
6. Fino all’istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo, rimangono in carica le Commissioni istituite dalla Giunta regionale, nella composizione prevista dall’art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
7. Nell’ambito della normativa statale e regionale in materia, le Commissioni:
a) determinano, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell’ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;
b) esprimono, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’art. 20, comma 3, del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento;
c) determinano l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all’art. 15;
d) determinano l’indennità, nel caso di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. sopra citato;
e) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, l’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’art. 50 del D.P.R. sopra citato;
f) determinano, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’art. 48 del D.P.R. sopra citato.
8. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:
a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione;
b) definisce la natura e le modalità di pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Giunta regionale del valore agricolo medio determinato dalla Commissione;
c) l’eventuale formazione di sottocommissioni;
d) ogni altro aspetto legato all’organizzazione interna delle Commissioni stesse nonché degli oneri finanziari.
9. Le Province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria.
10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri. (1)
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(1) Comma sostituito dall'art. 2, LR 28/4/2010, n. 10.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità della leggeArticolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato allesproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dellindennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.
