Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 3/3/2010 n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

Articolo 13

Disposizioni in tema di pubblicità.

Capo III - Norme procedurali

Disposizioni in tema di pubblicità.

1. Fermo restando quanto previsto al capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata A/R ovvero tramite messo comunale, con eccezione di quanto previsto all’art. 23, comma 1, lett. g) del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 in ordine all’obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

2. Il promotore dell’espropriazione può notificare l’elenco previsto dal primo comma dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 contestualmente alla comunicazione prevista dal comma 2, dell’art. 17 della medesima disposizione.

3. Nel caso di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa dell’irreperibilità od assenza del proprietario risultante dai registri catastali, non risultando il proprietario attuale, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante un avviso, affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune in cui risulta ubicato l’immobile e pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante. Se il sito non è stato istituito l’avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, così come previsto all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

4. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all’amministratore nominato dallo stesso condominio.

5. Il promotore dell’espropriazione è tenuto a liquidare all’autorità espropriante il rimborso delle spese sostenute per l’istruzione della procedura relativa.

6. Per le opere di cui al comma 1 dell’art. 2 della presente legge le competenze del Prefetto, previste dall’art. 25, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, sono esercitate direttamente dall’ente competente ad approvare il progetto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità della legge
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
Articolo 3 - Competenza in materia di espropri
Articolo 4 - Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilità.
Articolo 5 - Conferimento di funzioni espropriative della Regione
Articolo 6 - Opere dei Consorzi industriali e di bonifica.
Articolo 7 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria.
Articolo 8 - Vincoli derivanti da piani urbanistici.
Articolo 9 - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali.
Articolo 10 - Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio.
Articolo 11 - Partecipazione degli interessati.
Articolo 12 - Disposizioni sulla redazione del progetto.
Articolo 13 - Disposizioni in tema di pubblicità.
Articolo 14 - Espropriazione o occupazione anticipata, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria.
Articolo 15 - Commissioni Provinciali Espropri.
Articolo 16 - Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.
Articolo 17 - Disposizioni in materia di servitù.
Articolo 18 - Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali – delega di funzioni.
Articolo 19 - Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 20 - Disposizioni transitorie.
Articolo 21 - Disposizioni finanziarie.
Articolo 22 - Entrata in vigore.