Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 52

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997

CAPO XII - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997

1. L’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Imposta e determinazione del tributo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’ammontare dell’imposta è determinato:
a) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell’imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);
b) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;
c) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;
d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi;
e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi;
f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;
g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;
h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;
i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
j) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
k) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;
l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;
m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.
2. Il tributo è determinato secondo il disposto dell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata.
4. Le variazioni dell’imposta di cui al comma 1 sono stabilite con legge finanziaria regionale.”.
               


               
               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997