Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11
Articolo 51
Autorizzazione integrata ambientale
CAPO XI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Autorizzazione integrata ambientale
1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 59/2005.
2. La provincia si avvale dell’ARPA ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e per le relative attività di monitoraggio.
3. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale apposita relazione attestante l’attività svolta in materia di autorizzazioni integrate ambientali.
4. La Giunta regionale individua linee guida per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasferisce alla provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui al comma 1 già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non è stato comunicato l’avvio del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dellAmbito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dellAgenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano dambito
Articolo 14 - Procedure per ladozione del Piano dambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per lambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dellarticolo 14 della l.r. 30/1997