Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 3

Funzioni della Regione

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE

Funzioni della Regione

l. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) verifica la coerenza del Piano d’ambito di cui all’articolo 13 rispetto alle previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano regionale, di cui all’articolo 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti;
2) dotazione dell’offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;
3) promozione dello sviluppo, in conformità con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti;
4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi;
5) tariffazione per i servizi di smaltimento;
b) promuove il coordinamento tra gli Ambiti territoriali integrati di cui all’articolo 8 di seguito denominati ATI e l’integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti;
c) favorisce l’aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;
d) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;
e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attività di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi.
2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:
a) concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all’articolo 21;
b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;
c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito denominata ARPA;
d) certifica la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune;
e) rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del d.lgs. 152/2006;
f) indice la Conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.
3. La Regione provvede, inoltre, in ordine:
a) alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI;
b) alla valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano regionale e all’analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI;
c) alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di cui all’articolo 11;
d) alla analisi delle complessive capacità del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessità di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacità residue delle discariche.
4. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l’individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti.
5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 196 del d.lgs. 152/2006.
               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997