Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 10

Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE

Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti

1. È istituito, presso l’ARPA, l’Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti:
a) tre designati dall’ARPA di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre designati dalla Giunta regionale;
c) uno designato da ciascuna provincia;
d) uno designato da ciascun ATI;
e) uno designato dall’Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.
3. L’Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 11, in particolare svolge le seguenti attività:
a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;
d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché degli impianti;
e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo, relativa alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano regionale per quanto di competenza della Regione.
4. L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all’articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
5. I componenti dell’Osservatorio non percepiscono alcun compenso.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo e di cui all’articolo 9.


              


               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997