Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 13

Piano d’ambito

CAPO III - PROGRAMMAZIONE

Piano d’ambito

1. L’ATI adotta il Piano d’ambito di cui all’articolo 201, comma 3 del d.lgs.
152/2006 entro centottanta giorni dalla approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 11 sulla base delle linee guida adottate dalla Regione e lo trasmette alla Giunta regionale. Il Piano d’ambito ha durata quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all’approvazione del successivo; comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti ed è accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
2. Il Piano d’ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d’ambito:

a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell’intero territorio di ciascun ATI.  Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione di cui all’articolo 42 nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 238, comma 6 del d.lgs. l52/2006;
c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell’ATI;
d) i criteri per l’assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento e gli impianti a supporto delle raccolte differenziate. Per gli impianti previsti sono definiti i tempi e i relativi costi per la loro realizzazione e gestione;
f) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;
g) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;
h) l’individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;
i) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 25;
l) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 42 per il periodo considerato;
m) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.
             
               


              


               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997