Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 39

Fondo regionale per l’ambiente

CAPO IX - FONDO AMBIENTALE, AGEVOLAZIONI E TARIFFE

Fondo regionale per l’ambiente

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato “Fondo per l’Ambiente”, alimentato da somme derivanti da:

a) fondi nazionali e comunitari;
b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
c) quota del tributo speciale di cui all’articolo 14, comma 3 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi), come sostituito dalla presente legge;
d) addizionale di cui all’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

2. L’impiego delle risorse affluite al predetto Fondo è disposto annualmente dalla Giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l’assegnazione di risorse per:

a) contributi agli ATI e ai comuni per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale e dai Piani d’ambito di cui agli articoli 11 e 13;
b) contributi ai comuni per la riorganizzazione dei servizi finalizzata alla progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare di cui all’articolo 21 e per l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all’articolo 42;
c) contributi agli ATI e ai comuni per l’attuazione degli accordi per la gestione dei flussi di cui all’articolo 15, comma 3 e la realizzazione di iniziative in favore dei territori interessati dalla presenza di discariche;
d) contributi al comuni per l’applicazione delle agevolazioni sociali di cui all’articolo 43;
e) attuazione dei programmi di contenimento della produzione dei rifiuti di cui all’articolo 19, comma 2 e degli accordi di cui all’articolo 23;
f) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale e formazione di cui agli articoli 25 e 26;
g) attuazione degli accordi, delle attività di volontariato, di studi e ricerche di cui all’articolo 28;
h) attività di supporto alla programmazione regionale e alla valutazione degli effetti del Piano regionale di cui all’articolo 11;
i) contributi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, e di azioni per il recupero ambientale delle aree degradate.

3. La Giunta regionale stabilisce, entro il 31 marzo di ogni anno:

a) la ripartizione dei fondi disponibili per i contributi di cui al comma 2;
b) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati;
c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie nonché i casi e le modalità di revoca dei contributi.
             
               

                 


             


             
              


               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997