Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 16

Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

CAPO IV - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. L’ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini e del peso che graverà sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio.
4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del Piano d’ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall’ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti è in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell’articolo 113, comma 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a quindici anni.
7. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
8. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 204 del d.lgs. 152/2006.
9. La disciplina del presente articolo non si applica all’affidamento del servizio di trattamento termico.
             


             
              


               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997