Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11
Articolo 20
Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
CAPO IV - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il cinquanta per cento entro l’anno 2010;
b) almeno il sessantacinque per cento entro l’anno 2012.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dellAmbito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dellAgenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano dambito
Articolo 14 - Procedure per ladozione del Piano dambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per lambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dellarticolo 14 della l.r. 30/1997