Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

Articolo 47

Norma finanziaria

CAPO X - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa complessiva di euro 3.650.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2009, ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21, 25, 26, 28, 39 comma 2 lettere c) e h), e 42 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.);
b) per gli interventi di cui all’articolo 43 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5115 n.i.);

c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 23 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5112);
d) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.008 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti” (cap.  8880);
e) per gli interventi di cui all’articolo 39, comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.018 denominata “Interventi di bonifica e ripristino ambientale” (cap. 9141).
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma l si provvede nel modo seguente:
a) al finanziamento dell’onere di cui al comma l, lettera a) si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell’unità previsionale di base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010);
b) al finanziamento dell’onere di cui al comma l, lettera b) si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata “Fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3;
c) al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) si fa fronte con utilizzazione delle disponibilità dell’unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” relative alla quota dell’imposta regionale sui rifiuti solidi di cui all’articolo l4, comma 3 della legge regionale 2l ottobre 1997, n. 30, come sostituito dalla presente legge (cap. 5112).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge concorrono le risorse di cui alle sanzioni previste all’articolo 21, comma 3 allocate nella unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5116 n.i.). L’iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all’applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata con imputazione alla unità previsionale di base 3.02.002 denominata “Altri recuperi” (cap. 2436 n.i.).
4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
             
               

                 
               


             
              


               


               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dell’Ambito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano d’ambito
Articolo 14 - Procedure per l’adozione del Piano d’ambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per l’ambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997