Legge Regionale Umbria 13/5/2009 n. 11
Articolo 21
Misure per incrementare la raccolta differenziata
CAPO IV - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Misure per incrementare la raccolta differenziata
1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano d’ambito. Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l’estensione dei servizi domiciliari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b).
3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui a livello di ATI non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 20, applica a carico di ciascun ATI una sanzione da euro 2,00 a euro 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata.
4. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall’articolo 198, comma 2 del d.lgs. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione.
5. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica unica.
6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. L’onere è ripartito dall’ATI tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ciclo integrato dei rifiuti
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni delle province
Articolo 5 - Funzioni delegate alle province
Articolo 6 - Forme di collaborazione
Articolo 7 - Funzioni dei comuni
Articolo 8 - Funzioni dellAmbito territoriale integrato
Articolo 9 - Funzioni dellAgenzia regionale per la protezione ambientale
Articolo 10 - Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti
Articolo 11 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Articolo 12 - Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale
Articolo 13 - Piano dambito
Articolo 14 - Procedure per ladozione del Piano dambito
Articolo 15 - Gestione integrata dei rifiuti
Articolo 16 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Articolo 17 - Affidamento del servizio di trattamento termico
Articolo 18 - Schema-tipo di contratto di servizio
Articolo 19 - Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Articolo 20 - Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Articolo 21 - Misure per incrementare la raccolta differenziata
Articolo 22 - Gestione dei rifiuti speciali
Articolo 23 - Particolari categorie di rifiuti speciali
Articolo 24 - Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali
Articolo 25 - Comunicazione e informazione
Articolo 26 - Formazione ed educazione ambientale
Articolo 27 - Carta dei servizi
Articolo 28 - Sostegno di associazioni senza finalità di lucro
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti
Articolo 30 - Vigilanza, controllo e potere sostitutivo
Articolo 31 - Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica
Articolo 32 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Articolo 33 - Inserimento ed aggiornamento della Lista A1
Articolo 34 - Inserimento e cancellazione dalla Lista A2
Articolo 35 - Aree con impianti dismessi
Articolo 36 - Occupazione temporanea
Articolo 37 - Ripristino ambientale
Articolo 38 - Abbandono di rifiuti
Articolo 39 - Fondo regionale per lambiente
Articolo 40 - Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti
Articolo 41 - Indennità di disagio ambientale
Articolo 42 - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Articolo 43 - Agevolazioni sociali
Articolo 44 - Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche
Articolo 45 - Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse
Articolo 46 - Impianti mobili
Articolo 47 - Norma finanziaria
Articolo 48 - Norme finali e transitorie
Articolo 49 - Clausola valutativa
Articolo 50 - Abrogazioni di norme
Articolo 51 - Autorizzazione integrata ambientale
Articolo 52 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/1997
Articolo 53 - Modificazioni dellarticolo 14 della l.r. 30/1997