Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Allegato B
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Provincia: [1] conferimento di competenze trascorsi 60 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge.
Provincia: [2] conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge.
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.
Parte II Allegato IV |
Tipologia progettuale |
Autorità |
D.Lgs. 152/2006 |
competente |
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1. Agricoltura |
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a) |
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari. |
Comune |
b) |
– Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari, con esclusione degli interventi da realizzare negli ambiti di pianura e fondovalle che soddisfano i criteri previsti al titolo III (gestione dei boschi), capo III (rimboschimenti ed imboschimenti), del Reg. reg. 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale») e s.m.i.; – deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari. |
Provincia [1] |
c) |
Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini. |
Provincia [1] |
d) |
d1) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari. |
Provincia [1] |
d2) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di |
Regione |
|
irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari. |
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e) |
Piscicoltura per superficie complessiva oltre 5 ettari. |
Comune |
f) |
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. |
Provincia [1] |
g) |
Impianti per il trattamento biologico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti, o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. |
Provincia [1] |
2. Industria energetica ed estrattiva |
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a) |
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW. |
Provincia [2] |
b) |
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie ad esclusione degli impianti geotermici a bassa entalpia di cui all’articolo 10 della L.R. n. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee. |
Regione |
c) |
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi: – gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento); – gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); – gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale. |
Provincia [2] |
d) |
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 Km. |
Regione |
e) |
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento non inclusi in allegato A, lettera c bis), con potenza complessiva superiore a 1 MW. |
Provincia [1] |
f) |
Installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km. |
Provincia [2] |
g) |
Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma. |
Regione |
h) |
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale. |
Regione |
i) |
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite. |
Provincia [1] |
l) |
Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose. |
Regione |
m) |
m1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW escluse le seguenti fattispecie: – impianti già compresi in progetti di concessioni derivazione d’acqua pubblica già assoggettati a verifica ai sensi del punto 7.d) del presente allegato; – impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; – impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie ecosistemiche garantite dal D.M.V; – impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua. |
Regione per le grandi derivazioni ex L.R. n. 26/2003 e Reg. reg. n. 2/2006 |
m2) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW escluse le seguenti fattispecie: – impianti già compresi in progetti di concessioni derivazione d’acqua pubblica già assoggettati a verifica ai sensi del punto 7.d) del presente allegato; – impianti realizzati in serie su acquedotti o canali artificiali che utilizzano, in subordine, acque già oggetto di concessione di derivazione; – impianti che utilizzano il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V) di concessione di derivazione esistenti senza alterare le garanzie eco-sistemiche garantite dal D.M.V; – impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa, che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua. |
Provincia per le piccole derivazioni ex L.R. n. 26/2003 e Reg. reg. n. 2/2006 [1] |
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n) |
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. |
Provincia [1] |
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali |
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a) |
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. |
Provincia [1] |
b) |
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora. |
Provincia [1] |
c) |
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: – laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora; – forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; – applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora. |
Provincia [1] |
d) |
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
e) |
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affi-nazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno. |
Provincia [1] |
f) |
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3. |
Provincia [1] |
g) |
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. |
Provincia [1] |
h) |
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari. |
Provincia [1] |
i) |
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. |
Provincia [1] |
l) |
Cockerie (distillazione a secco di carbone). |
Provincia [1] |
m) |
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m3. |
Provincia [1] |
n) |
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
o) |
Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno. |
Provincia [1] |
p) |
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
4. Industria dei prodotti alimentari |
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a) |
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
b) |
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale. |
Provincia [1] |
c) |
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua. |
Provincia [1] |
d) |
Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno. |
Provincia [1] |
e) |
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume. |
Provincia [1] |
f) |
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
g) |
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato. |
Provincia [1] |
h) |
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume. |
Provincia [1] |
i) |
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/g di barbabietole. |
Provincia [1] |
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta |
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a) |
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate. |
Provincia [1] |
b) |
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
c) |
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
d) |
Impianti per la concia del cuoio e del pellame, qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno. |
Provincia [1] |
6. Industria della gomma e delle materie plastiche |
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a) |
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
7. Progetti di infrastrutture |
||
a) |
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari. |
Regione |
b) |
b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della L.R. n. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della L.R. n. 12/2005. |
Regione |
b2) Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali aventi le dimensioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone: 1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. |
Regione |
|
b3) Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali, di cui al D.Lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2. |
Regione |
|
b4) Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 m2. |
Regione |
|
b5) Parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto. |
Comune |
|
c) |
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone. |
Provincia [1] |
d) |
d1) Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo ad esclusione degli impianti già rientranti al punto 2.m) del presente allegato, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni aventi portata media di concessione superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque (1). |
Regione per le grandi derivazioni ex L.R. n. 26/2003 e Reg. reg. n. 2/2006 |
d2) Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo ad esclusione degli impianti già rientranti al punto 2.m) del presente allegato, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni aventi portata media di concessione superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque (2) |
Provincia per le piccole derivazioni ex L.R. n. 26/2003 e Reg. reg. n. 2/2006 [1] |
|
e) |
Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari. |
Provincia [2] |
f) |
Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili. |
Regione |
g) |
g1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del D.M. 5 novembre 2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montana e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 7/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera g2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente. |
Regione |
g2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del D.M. 5 novembre 2001) o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla Delib.G.R. 3 dicembre 2004, n. 7/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria). |
Provincia [1] |
|
h) |
Costruzione di strade urbane di scorrimento o urbane di quartiere (categorie D e E del D.M. 5 novembre 2001), o potenziamento di esistenti, a quattro o più corsie, con lunghezza superiore a 1.500 metri. |
Provincia [1] |
i) |
Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, ferrovie suburbane e linee metropolitane; raccordi ferroviari merci di lunghezza superiore a 2.000 metri. |
Regione |
l) |
Tramvie ed altri sistemi di trasporto a guida vincolata (escluse le filovie), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. |
Provincia [1] |
m) |
Acquedotti con una lunghezza dell’adduttore principale superiore ai 20 km |
Provincia [1] |
o) |
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale ad eccezione di quelli previsti in piani e programmi di competenza regionale. Risultano escluse le difese spondali, le opere di stabilizzazione d’alveo, i risezionamenti d’alveo, nonché la manutenzione e l’adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena. |
Regione |
p) |
Aeroporti (progetti non compresi nell’allegato A); aviosuperfici ed eliporti con superfici maggiori di 2 ettari. |
Provincia [1] |
q) |
Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale ai 500 metri, nonché progetti d’intervento su porti già esistenti. |
Regione |
r) |
r1) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
r2) Impianti di cui all’Allegato 1 del d.lgs 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. |
Regione |
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s) |
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
t) |
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
u) |
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
v) |
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti. |
Provincia [1] |
z) |
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km |
Provincia [2] |
z.a) |
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
z.b) |
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006), ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA.(3) |
Provincia [2] |
8. Altri progetti |
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a) |
Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati. |
Regione |
b) |
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. |
Provincia [1] |
c) |
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro. |
Provincia [1] |
d) |
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l’area impegnata supera i 500 m2. |
Provincia [1] |
e) |
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume del fabbricato. |
Provincia [1] |
f) |
Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
g) |
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3. |
Provincia [1] |
i) |
i1) Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale n. 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. |
Regione |
i2) Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave. |
Provincia [2] |
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i3) Bacini idrici per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, che comportano lo scavo e la commercializzazione dei materiali estratti ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della L.R. n. 14/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»). |
Regione |
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l) |
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
m) |
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
n) |
Deposito di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi. |
Provincia [1] |
o) |
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive. |
Provincia [1] |
p) |
Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
q) |
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte/caravan o di superficie superiore a 5 ettari. |
Regione |
r) |
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari. |
Regione |
s) (4) |
Progetti di cui all’allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. |
Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato A |
t) (5) |
Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A). |
Regione o Provincia rispetto alla categoria principale |
(1)Lettera modificata dall'art. 7, comma 12, lettera d), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
(2 )Lettera modificata dall'art. 7, comma 12, lettera f), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
(3)Lettera sostituita dall'art. 7, comma 12, lettera g), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
(4)Lettera sostituita dall'art. 7, comma 12, lettera h), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
(5) Lettera modificata dall'art. 7, comma 12, lettera e), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA
