Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

Articolo 4

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

Capo I  - Disposizioni di carattere generale

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie o anche approvative riferite al relativo progetto, affinché le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi, ove diverse dall’autorità competente in materia di VIA, siano tempestivamente informate dei procedimenti in essere. A tal fine, la documentazione tecnica depositata a corredo dell’istanza di VIA deve rendere conto di quanto depositato dal soggetto proponente presso le altre amministrazioni a corredo delle specifiche richieste autorizzatorie o anche approvative. Le pubblicazioni di cui all’articolo 24, commi da 1 a 3, del d.lgs. 152/2006 devono essere integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento autorizzatorio o anche approvativo, al fine di assolvere anche agli adempimenti previsti dalle specifiche normative di settore legate all’autorizzazione o anche all’approvazione del progetto.
2. La contestualità tra istanze prescritta al comma 1 non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee per le quali è previsto il rilascio della concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché per i progetti di infrastrutture pubbliche per la mobilità la cui approvazione è di competenza statale o regionale.
3. In considerazione del contestuale esame di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e del coordinamento dei successivi titoli autorizzatori e approvativi, l’autorità competente all’espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria, convocando gli enti pubblici competenti al rilascio dei successivi titoli autorizzatori o anche approvativi del progetto ai fini paesistico-ambientali, ove diversi dall’autorità competente in materia di VIA, gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 interessati e gli enti territoriali che hanno chiesto di partecipare al procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 11. Nell’ambito dei propri lavori la conferenza di servizi assicura: a) l’esame della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal soggetto proponente, sia per quanto concerne la procedura di VIA sia a corredo delle istanze autorizzatorie o anche approvative, il cui rilascio risulta necessario per la realizzazione e gestione del progetto; b) l’esame delle osservazioni e dei pareri inoltrati all’autorità competente dal pubblico e dal pubblico interessato; c) l’acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto; d) la determinazione finale propedeutica alla predisposizione e adozione del provvedimento di VIA.
4. Quando l’intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
5. Quando l’intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; la valutazione di incidenza è effettuata dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all’autorità competente per la VIA, che a tal fine è invitato alla conferenza di servizi, di cui al comma 3, unitamente all’ente gestore.
6. Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell’approvazione o anche dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell’economicità dell’azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l’istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell’intervento.
7. In caso di esito positivo della procedura di VIA, la decisione di compatibilità ambientale stabilisce tra l’altro i tempi per il rilascio dei successivi atti approvativi o anche autorizzatori a carattere paesistico-ambientale di cui al comma 3, per la realizzazione e la gestione del progetto.
8. I soggetti competenti al rilascio dei titoli autorizzatori o anche approvativi, di cui al comma 1, possono avvalersi, per l’assunzione delle determinazioni di competenza, delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all’adozione dell’atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all’articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
10. Nel procedimento finalizzato all’approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all’allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell’ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell’ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell’autorità competente alla VAS, in merito all’assoggettamento del progetto a VIA, sentita l’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell’ambito dell’informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.
11. In sede di VAS, l’autorità procedente può individuare i progetti di cui all’allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS, sentita l’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l’individuazione dei progetti avviene sulla base di un progetto preliminare, come definito all’articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.
             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per l’espressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA