Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Allegato A
Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Provincia: [1] conferimento di competenze trascorsi 60 giorni, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge.
Provincia: [2] conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell’articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge.
Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.
Parte II Allegato III D.Lgs. 152/2006 |
Tipologia progettuale |
Autorità competente |
b) |
b1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo . |
Regione |
b2) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi la portata media di 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»). |
Regione |
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b3) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi la portata media di 100 litri al minuto secondo, ivi comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni, di cui al Reg. reg. n. 2/2006). |
Provincia [1] |
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b4) Utilizzo delle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. Sono comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale . |
Provincia [1] |
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c) |
c1) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW e sino a 300 MW esclusi quelli indicati in c2). |
Provincia [2] |
c2) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW e sino a 300 MW che utilizzano come combustibile i rifiuti urbani. |
Regione |
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c-bis) |
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma ubicati nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e per il cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. |
Provincia [2] |
d) |
Impianti industriali destinati: – alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; – alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. |
Provincia [1] |
e) |
Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro: – per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II); – per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’allegato II); – per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’allegato II); – per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e biocidi; – per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; – per la fabbricazione di esplosivi. |
Provincia [1] |
f) |
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
g) |
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. |
Provincia [1] |
h) |
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3. |
Regione |
i) |
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. |
Provincia [1] |
l) |
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. |
Regione |
m) |
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. |
Provincia [2] |
n) |
n1) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. |
Provincia [2] |
n2) Impianti di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 100 t/giorno. |
Regione |
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o) |
Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
p) |
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. |
Provincia [2] |
q) |
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. |
Provincia [2] |
r) |
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. |
Provincia [1] |
s) |
s1) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari, autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) non contemplate nei piani provinciali delle cave. |
Regione |
s2) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave. |
Provincia [2] |
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s3) Bacini idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3. |
Regione |
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t) |
t1) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3) a servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica. |
Regione |
t2) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3). |
Provincia [2] |
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u) |
Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). |
Regione |
v) |
Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad esclusione degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 10 della L.R. n. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee. |
Regione |
z) |
Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km |
Provincia [2] |
aa) |
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del D.Lgs. 152/2006). |
Provincia [2] |
ab) |
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con capacità complessiva superiore a 80.000 m3. |
Regione |
ac) |
Impianti per l’allevamento intensivo di animali così specificati: – pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso; – galline con più di 60.000 posti; – allevamenti di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 900 posti per scrofe. |
Provincia [1] |
ad) |
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. |
Provincia [1] |
ae) |
Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. |
Regione |
af) |
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire una eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferito superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. |
Regione |
ag) |
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. |
La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria |
ah) |
Impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. |
Provincia [1] |
ai) |
Strade extraurbane principali a quattro a più corsie (categoria B del D.M. 5 novembre 2001) con lunghezza inferiore a 10 km e/o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie (progetti non compresi nell’allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006). |
Regione |
al) |
Aeroporti con pista di atterraggio di lunghezza superiore a 1.000 metri e sino a 1.500 metri. |
Regione |
am) |
Interporti (progetti non sottoposti a VIA di competenza statale), piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno. |
Regione |
an) |
Progetti dell’allegato B in esito alla procedura di verifica espletata dall’autorità competente |
La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA |
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA