Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Articolo 8
Monitoraggio
Capo II - La valutazione di impatto ambientale
Monitoraggio
1. La decisione finale sulla compatibilità ambientale o sulla verifica di assoggettabilità a VIA contiene:
a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell’autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l’adozione delle opportune misure correttive da parte dell’autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;
b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali–territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del soggetto proponente, che ne fa parte congiuntamente al responsabile del procedimento di VIA o anche di verifica di assoggettabilità a VIA e ai componenti della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2;
c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all’intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall’autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
2. La Giunta regionale, sentita l’ARPA, adotta con propria deliberazione i criteri generali per il piano di monitoraggio ambientale, quale riferimento per la predisposizione della documentazione da parte del soggetto proponente e per la sua valutazione ai fini di cui al comma 1, nonché le modalità di istituzione, organizzazione e gestione dell’osservatorio di cui al comma 1.
3. Gli oneri per l’attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA