Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Articolo 5
Procedura di VIA
Capo II - La valutazione di impatto ambientale
Procedura di VIA
1. La procedura di VIA di un progetto prevede le seguenti fasi:
a) consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
b) presentazione e pubblicazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
c) indizione di conferenze di servizi;
d) svolgimento di consultazioni;
e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione;
f) decisione dell’autorità competente;
g) informazione sulla decisione;
h) monitoraggio secondo il piano di cui all’articolo 8.
2. La consultazione di cui al comma 1, lettera a), costituisce fase obbligatoria della procedura di VIA per i progetti di infrastrutture per la mobilità; negli altri casi può essere richiesta dal soggetto proponente.
3. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo modalità previste con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, ferme restando le procedure di semplificazione e coordinamento di cui all’articolo 4.
4. Ai fini della presente legge, la procedura di VIA si considera formalmente avviata, anche per la decorrenza dei termini, con la pubblicazione a mezzo stampa, da parte del soggetto proponente, dell’avviso dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei relativi allegati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA