Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

Articolo 13

Abrogazioni

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8-bis, sono abrogati (1):

a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale);

b) l’articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. n. 34/1978);

c) l’articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).

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(1) Alinea modificato dall'art. 7, L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per l’espressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA