Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Articolo 3
Norme generali di organizzazione e procedura
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Norme generali di organizzazione e procedura
1. La Giunta regionale, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, nonché all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 11. Il regolamento individua inoltre i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell’ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007).
3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell’articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività: a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale; b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell’articolo 8 e della relativa attuazione se richiesto dall’autorità competente; c) partecipazione ai lavori dell’Osservatorio ambientale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b); d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all’articolo 9, con particolare riferimento ai controlli di natura ambientale prescritti dall’autorità competente nella decisione che conclude il procedimento di VIA.
4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell’articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell’ARPA per l’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA).
5. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l’opera e che richiede l’espletamento delle procedure, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, versa a favore dell’autorità competente una somma pari: a) all’1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA; b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA; c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all’articolo 21 del d.lgs. 152/2006.
6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce: a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all’aumento del valore dell’intervento in progetto; b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5; c) un versamento minimo pari a 500,00 euro; d) le modalità di avvalimento dell’ARPA da parte degli enti locali.
7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.
8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.
9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA
