Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Articolo 1
Oggetto e finalità
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell’ordinamento comunitario e statale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, dell’accollo dei costi ambientali al proponenete e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA
