Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5
Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali.
1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
2. La Giunta regionale approva il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 3, comma 2, per i lavori istruttori regionali in materia di VIA continuano ad applicarsi le disposizioni della Delib.G.R. 27 novembre 1998, n. 6/39975 (Approvazione delle modalità di attuazione della procedura di verifica e della procedura di VIA regionale, di cui alla Delib.G.R. 2 novembre 1998, n. 6/39305. Istituzione di un apposito gruppo di lavoro, presso l’ufficio VIA del servizio Sviluppo sostenibile del territorio della direzione Urbanistica e disciplina delle modalità di acquisizione dei pareri degli enti interessati), per il solo gruppo di lavoro «Procedura VIA regionale», di cui all’allegato A, punto 2.4 della deliberazione medesima.
4. Per favorire l’applicazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 7, comma 3, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d’intesa con gli enti locali interessati, sentite l’associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l’unione province lombarde (UPL).
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l’integrazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 4, commi 10 e 11.
6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all’articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
7. Nell’albo di cui all’articolo 31, comma 1, della L.R. n. 12/2005 è aggiunta un’apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all’articolo 10 della presente legge.
8. Alle province sono conferite le funzioni relative all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 2, commi 3 e 7, trascorsi:
a) sessanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: agricoltura; lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali; industria dei prodotti alimentari; industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta; industria della gomma e delle materie plastiche; altri progetti;
b) centottanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, per i progetti facenti capo alle seguenti tipologie progettuali, così come denominate ai sensi degli allegati A, B e C della presente legge: industria energetica ed estrattiva; progetti di infrastrutture; impianti di smaltimento-trattamento-recupero dei rifiuti.
8-bis. Nelle more dei conferimenti di cui al comma 8, la provincia è autorità competente per le procedure di verifica di VIA, avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti le opere e le attività di gestione dei rifiuti individuate dai provvedimenti regionali adottati in applicazione della L.R. n. 20/1999. Tali provvedimenti, unitamente agli altri ad essi connessi, restano validi ed efficaci per le sole finalità di cui al presente comma. La provincia conclude le procedure avviate ai sensi del presente comma (1).
9. Ai comuni sono conferite le funzioni relative all’espleta mento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 2, comma 4, trascorsi sessanta giorni dal l’emanazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 1.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 8-bis, le funzioni di cui ai commi 8 e 9, nelle more del conferimento, sono esercitate dalla Regione, che conclude le procedure avviate (2).
11. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una circostanziata relazione sull’andamento delle funzioni conferite in materia di VIA, affinché il Consiglio stesso possa valutare se modificare o revocare il conferimento delle funzioni a province e comuni, anche tenendo conto degli interventi sostitutivi eventualmente attivati ai sensi dell’articolo 10.
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(1)Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
(2)
Comma modificato dall'art. 7, L.R. 5 agosto 2010, n. 13.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per lespressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA
