Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 2/2/2010 n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

Articolo 10

Intervento sostitutivo

Capo II  - La valutazione di impatto ambientale

Intervento sostitutivo

1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.
2. Il soggetto proponente, per attivare l’intervento di cui al comma 1, verificata l’inerzia dell’autorità competente, può, con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all’autorità competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l’esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l’autorità competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all’autorità competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l’ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
5. Gli oneri per l’attività del commissario ad acta sono a carico dell’ente inadempiente.
             
             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Autorità competenti ed enti interessati
Articolo 3 - Norme generali di organizzazione e procedura
Articolo 4 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 5 - Procedura di VIA
Articolo 6 - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
Articolo 7 - Attività di informazione
Articolo 8 - Monitoraggio
Articolo 9 - Controllo e sanzioni
Articolo 10 - Intervento sostitutivo
Articolo 11 - Procedura per l’espressione del parere regionale nella VIA in sede statale
Articolo 12 - Norma finanziaria
Articolo 13 - Abrogazioni
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 15 - Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015
Allegato A - Progetti sottoposti alla procedura di VIA
Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA
Allegato C - Autorità competenti in materia di VIA

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