Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa

Articolo 11

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio Regionale della Costa sono assicurati da fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale a ciò destinati.
2. L’entità della spesa per l’attuazione degli interventi di cui all’art.7 è stabilita dalla Regione con le leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri del bilancio. Alla copertura dei costi di realizzazione degli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa  e di monitoraggio di cui all’art. 7 la Regione provvede con fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in Euro 100.000,00, graveranno sui fondi PO FESR 2007-2013 -  Asse VII Energia e Sviluppo Sostenibile – L.I. VII 4.2 AB, U.P.B. 1113.07.
4. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 2009 saranno determinati con le rispettive leggi finanziarie.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni della Regione
Articolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione

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