Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39
Articolo 5
Contenuto e finalità del Piano
Contenuto e finalità del Piano
1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:
a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree costiere;
b) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;
c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;
d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di ripascimento del litorale.
2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili;
b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell’originario stato naturale dei luoghi;
d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa.
3. Le prescrizioni di base di cui alla legge regionale del 17/2/1990, n.
3 e successive modifiche concernenti i Piani regionali paesistici di area vasta e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.
4. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe.
5. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, anche con le Province, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento.
6. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 comma 3, del D.L. 3 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e all’art. 30 della L.R. 7/1999 costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Funzioni della RegioneArticolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dellOsservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione