Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39
Articolo 6
Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Cap. 1 - Competenze
Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
1. Il Piano Regionale delle Coste della Basilicata è redatto dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che si avvale del supporto dell’Osservatorio Regionale della Costa.
2. Il PRCB è un piano regionale di settore e può essere attuato attraverso Piani stralcio relativi alla costa jonica ed alla costa tirrenica.
3. Il PRCB è elaborato ed approvato secondo le modalità previste dall’art. 6 della Legge Regionale n.30 del 24 giugno 1997 e s.m.i. A tal fine il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità d’intesa con il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso apposite conferenze programmatiche.
4. Il PRCB è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta il Progetto del PRCB. All’approvazione del piano provvede il Consiglio Regionale.
6. Il PRCB è aggiornato secondo le procedure previste dal presente articolo in relazione a nuove condizioni che potranno emergere dall’evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli effetti degli interventi realizzati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Funzioni della RegioneArticolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dellOsservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione