Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa

Articolo 4

Principi della pianificazione

Principi della pianificazione

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona costiera.
2. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare l’ambito di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni della Regione
Articolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione

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