Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa

Articolo 10

Sistema Informativo Regionale della Costa

Sistema Informativo Regionale della Costa

1. L’Osservatorio Regionale della Costa provvede all’organizzazione ed alla gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa (SIT Costa) in raccordo con le altre componenti del sistema informativo regionale e con i servizi tecnici nazionali.
2. Il SIT Costa rappresenta lo strumento per la raccolta, organizzazione, elaborazione e gestione unitaria informatizzata dei dati inerenti le finalità e l’applicazione della presente legge. A tal fine l’ORC procede all’acquisizione dei dati rivenienti da attività di monitoraggio, da studi e di ogni altro dato conoscitivo, anche preesistente, sugli ambienti costieri regionali disponibili presso le strutture regionali, gli Enti locali, Agenzie, istituzioni scientifiche.
3. Le Province, Comuni ed altri Enti ed Agenzie che raccolgono ed elaborano dati sui sistemi costieri in ambito regionale trasmettono all’ORC i dati e le informazioni necessarie per l’implementazione del SIT Costa.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni della Regione
Articolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione

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