Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39
Articolo 8
Osservatorio della Costa
Osservatorio della Costa
1. Allo scopo di esercitare, con efficacia e omogeneità, le attività conoscitive e le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla gestione integrata ed alla programmazione unitaria ed organica degli interventi di difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere regionali, è istituito l’Osservatorio Regionale della Costa (ORC).
2. L’Osservatorio Regionale della Costa effettua le seguenti attività:
a) costituzione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo unitario ed organico relativo alle caratteristiche fisico-ambientali, insediative ed infrastrutturali dei sistemi costieri, all’uso del suolo, alle attività economiche, alle pressioni in atto, allo stato ambientale dei sistemi costieri ed alle condizioni di rischio naturali (erosione della costa, esondazione dei corsi d’acqua e altri rischi naturali) o derivanti da attività antropiche, ai sistemi di monitoraggio del suolo e delle acque, alle dinamiche evolutive dei litorali ed ai fattori influenti, agli interventi di difesa e salvaguardia delle aree costiere, agli strumenti di programmazione economica, di sviluppo territoriale ed urbanistico, di tutela degli ambienti naturali, di pianificazione e gestione del suolo e delle acque, al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale;
b) sperimentazione, ricerca e studio dei processi di erosione delle coste ed attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
c) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa;
d) predisposizione di linee guida e/o proposte di tecniche e metodologie di intervento ed elaborazione di proposte progettuali di intervento per la difesa della costa dai processi erosivi e dai rischi derivanti da altri fattori naturali ed antropici, per la tutela e valorizzazione delle aree costiere;
e) proposta di tecniche e metodologie di monitoraggio ed elaborazione di proposte progettuali per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive dei litorali e dei fattori influenti sui processi di trasformazione della costa;
f) organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive della linea di riva, del trasporto solido dei corsi d’acqua, delle caratteristiche meteomarine presenti al largo e sottocosta, delle caratteristiche batimetriche e sedimentologiche dei fondali, assicurando il necessario coordinamento con gli Enti territoriali ed Agenzie regionali che realizzano attività di studio e monitoraggio delle componenti dei sistemi costieri;
g) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione di piani, programmi e progetti di opere per la difesa, tutela e valorizzazione degli ambienti costieri;
h) predisposizione di relazioni tecniche ed informative e di documenti di programmazione;
i) assistenza tecnica ai soggetti interessati;
j) coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli Enti locali, dagli organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario;
k) incentivazione delle attività di concertazione tra enti preposti alla pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse, le comunità locali ed i settori produttivi;
l) organizzazione ed espletamento di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.
3. L’ORC è attestato presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. Il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità e l’Autorità di Bacino della Basilicata assicurano all’Osservatorio il supporto tecnico-scientifico necessario.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Funzioni della RegioneArticolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dellOsservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione