Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39
Articolo 3
Ambito territoriale
Ambito territoriale
1. Gli ambiti territoriali interessati dalle funzioni e dagli interventi di cui all’art.1 sono rappresentati dai litorali regionali jonico e tirrenico.
2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, le attività conoscitive, di monitoraggio ed i processi di gestione integrata e di programmazione ed attuazione dei programmi di intervento per la difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere sono riferiti ai sistemi fisici costieri, considerati nella loro interezza.
3. La Regione assicura attraverso le proprie strutture organizzative il raccordo e l’integrazione funzionale dei diversi soggetti operativi che, a livello regionale e locale, svolgono attività conoscitive e di monitoraggio delle aree costiere, attività di pianificazione e di programmazione degli interventi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Funzioni della RegioneArticolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dellOsservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione