Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39
Articolo 2
Funzioni dei Comuni e Province
Funzioni dei Comuni e Province
1. I Comuni e le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa di cui all’art. 7, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):
b) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT.costa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Funzioni della RegioneArticolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dellOsservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione