Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa

Articolo 1

Funzioni della Regione

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze  di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e dell’art. 39 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112) al fine di promuovere la tutela, la valorizzazione, la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse, esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere, di seguito denominato Piano;
b) organizzazione e gestione  del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT.costa) ;
c) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa della costa, di risarcimento degli arenili, tutela, valorizzazione e utilizzazione delle aree costiere  e delle relative risorse;
d) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
e) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
f) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo  di fondali marini, di fondali salmastri  o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
g) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
h) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
i) funzioni e attività  che, per loro natura e rilevanza, richiedono l’esercizio unitario e a livello regionale.
2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 ispira la propria azione ai principi della “Gestione integrata delle Zone Costiere” fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europo del 27.09.2000 (COM – 547/2000) e dalla Raccomandazione –
(2002/413/CE) del  Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2002.
 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni della Regione
Articolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione

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