Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 13/11/2009 n. 39

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa

Articolo 7

Interventi

Interventi

1. Il Piano Regionale delle Coste è attuato attraverso gli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e gli interventi di monitoraggio delle coste previsti dal Piano medesimo.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono consentire di valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e strutturali delle aree costiere regionali, di favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e devono perseguire l’obiettivo della difesa organica dei sistemi fisici ed ambientali costieri.
3. Le opere di difesa delle coste, previste dal Piano Regionale delle Coste, sono finalizzate alla protezione di abitati ed infrastrutture costiere, al contenimento dei processi erosivi, alla rinaturalizzazione della fascia costiera ed alla tutela della duna litoranea.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni dei vigenti Piani di Bacino e sono eseguiti dal Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità.
5. In attesa della predisposizione del Piano Regionale delle Coste di cui agli art. 5 e 6, il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità e l’Autorità di Bacino della Basilicata, individuano d’intesa gli interventi urgenti per la difesa e/o messa in sicurezza delle aree costiere ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, dei sistemi insediativi ed infrastrutturali, dei sistemi ambientali.
6. Alla copertura finanziaria dei costi degli interventi di cui al comma 1 ed al comma 5 concorrono lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interessi privati.

 
 


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Funzioni della Regione
Articolo 2 - Funzioni dei Comuni e Province
Articolo 3 - Ambito territoriale
Articolo 4 - Principi della pianificazione
Articolo 5 - Contenuto e finalità del Piano
Articolo 6 - Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
Articolo 7 - Interventi
Articolo 8 - Osservatorio della Costa
Articolo 9 - Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
Articolo 10 - Sistema Informativo Regionale della Costa
Articolo 11 - Norma finanziaria
Articolo 12 - Pubblicazione

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