Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

Articolo 30

Norme transitorie

Norme transitorie

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”), è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente, salvo espresso ritiro dell’istanza presentata da parte dell’imprenditore.
4. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell’ultima variazione o conferma della relazione agrituristica. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.
5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 2 bis e dell’articolo 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore