Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80
Articolo 7
Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 7 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Criteri e modalità per la verifica del
rapporto di principalità
1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.
4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.
5. Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2003Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore
