Legge Regionale Toscana 28/12/2009 n. 80
Articolo 18
Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
1 Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 dopo la parola “trasformazione” sono aggiunte le seguenti: “e l’utilizzazione”.
2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è aggiunta la seguente:
“b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell’articolo 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.”
4. Il comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“7. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 30/2003Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 30/2003
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 30/2003
Articolo 4 - Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 30/2003
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 30/2003
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 30/2003
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 30/2003
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 30/2003
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 30/2003
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 30/2003
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 12 della l.r. 30/2003
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 30/2003
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 30/2003
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 30/2003
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 30/2003
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 30/2003
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 30/2003
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 19 della l.r. 30/2003
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 20 della l.r. 30/2003
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 30/2003
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 30/2003
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 23 della l.r. 30/2003
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 30/2003
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 30/2003
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 26 della l.r. 30/2003
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 27 della l.r. 30/2003
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 28 della l.r. 30/2003
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 30/2003
Articolo 30 - Norme transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore